Direttiva Omnibus in Italia: consumatori più tutelati

Direttiva Omnibus in Italia consumatori più tutelati

Il recepimento della Direttiva Omnibus in Italia ha segnato un importante passo avanti verso la tutela dei consumatori. Si tratta di un provvedimento legislativo adottato dal Parlamento Europeo a causa di una carenza di uniformità negli Stati Membri in materia di comunicazione ai consumatori e delle relative sanzioni. La legge, insomma, non è uguale per tutti e questo ha effetti negativi e arreca pregiudizi importanti. Perciò, la direttiva, punta a migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori stessi nonché quello di rafforzare l’attuazione dei diritti medesimi e dei rimedi ad essi collegati.

La disciplina posta a presidio della tutela dei consumatori

La Direttiva Omnibus, cioè il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di tutela dei consumatori, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2023 L’entrata in vigore del decreto legislativo è del 2 aprile 2023, ma alcune norme, in particolare quelle in materia di indicazione di prezzi nelle campagne promozionali, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, cioè a partire dal 1° luglio 2023. Come spesso accade, la norma, nata in seno all’istituzione europea, è stata recepita in modo tardivo in Italia che, per questo motivo, è stata sottoposta ad una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione europea (n. 2022/0107). Il recepimento e l’entrata in vigore della direttiva, infatti, erano previste per il biennio 2021-2022.

 

Il “nuovo” codice del consumo

La prima cosa da chiarire è che la Direttiva Omnibus interviene sul Codice del Consumo . Il codice del consumo raccoglie numerose disposizioni in tema di tutela dei diritti dei consumatori e di utenti singoli o raggruppati in associazioni. La sua entrata in vigore, nel 23 ottobre 2005, fu il frutto di un meticoloso lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico che si concluse con il totale riassetto della normativa posta a tutela del consumatore. Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) rappresentò una vera e propria rivoluzione copernicana perché fino a quel momento le norme presenti, quasi tutte recepite dalle direttive comunitarie, si presentavano disorganizzate e prive di una reale organica efficacia operativa. L’opera di riassetto ha ricucito varie fasi del rapporto di consumo, dalla pubblicità alla corretta informazione, dal contratto, alla sicurezza dei prodotti, fino all’accesso alla giustizia e alle associazioni rappresentative di consumatori. Ci fu poi l’introduzione della Class Action (azione di classe). Una procedura dinanzi al tribunale posta in essere da diversi consumatori danneggiati tutti da un medesimo fatto. Quest’azione consente il riconoscimento, eventuale, del risarcimento del danno arrecato a ciascun componente dell’azione proposta.

Con la nuova direttiva. Alcune importanti novità

Semplificando, possiamo dire che il recepimento della Direttiva Omnibus ha introdotto, nello specifico, nuove disposizioni in materia di indicazione di annunci di “esposizione” dei prezzi di vendita durante le campagne promozionali. Ci sono infatti alcuni periodi in cui la corsa all’acquisto è accelerata da saldi, sconti e proposte che sembrano attrarre il consumatore con riduzioni di prezzo quasi inverosimili. Ebbene, il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, devono essere ben esposti due prezzi dello stesso bene. Quello attuale (in promozione) con scontistica variabile e quello precedente, ossia il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l’applicazione della riduzione di prezzo. Se si prevede uno sconto progressivo e quindi una riduzione del prezzo di vendita in varie fasi della campagna promozionale, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe, per esempio, la regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

Cosa cambia per il consumatore?

Se è facile intuire cosa cambia per il venditore, chiamato ad una maggiore trasparenza e limitato nell’indurre in errore il consumatore attraverso sconti sensazionalistici. Più difficile è comprendere come, la direttiva europea, recepita nel nostro ordinamento, possa favorire la scelta del consumatore. Ognuno di noi, quando decide di acquistare un bene o un servizio, non è totalmente libero. Ogni scelta è viziata da molteplici fattori che sarebbe difficile riassumere nel corso di questa trattazione. Tuttavia, per richiamare ad una condizione comune, proviamo a fare un esempio concreto. Ipotizziamo che nella vetrina di un negozio di alta moda, lungo la strada che percorriamo per andare al lavoro, ci sia un vestito bellissimo. Non abbiamo mai chiesto il prezzo perché sappiamo che sarà certamente alto quindi, per consueto, smettiamo di notare la vetrina e il vestito. Un giorno notiamo un roll up che annuncia il saldo al 50% e decidiamo di chiedere, finalmente, quanto costa il vestito. Entrando non dobbiamo essere messi nelle condizioni di conoscere il costo attuale ma anche quello originario (reale). La sanzione per la violazione dell’articolo 17bis è quella sancita dall’articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00. Il nuovo Decreto Legislativo arricchisce il novero delle pratiche commerciali scorrette (articoli 21 e seguenti del Codice del Consumo).

 

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