AI Act e comunicazione politica: gli obblighi di trasparenza per contenuti AI in campagna elettorale

Se lavori nella comunicazione politica, è molto probabile che l’intelligenza artificiale sia già entrata, in maniera più o meno evidente, nel processo con cui vengono prodotti i contenuti di una campagna elettorale. Può essere utilizzata per scrivere o revisionare un post, generare un’immagine, modificare una fotografia, creare una voce sintetica, tradurre un intervento, produrre varianti di una creatività oppure costruire un video partendo da materiale reale. Il punto, dal 2 agosto 2026, non è più soltanto capire se sia opportuno utilizzare questi strumenti, ma sapere quando il loro utilizzo fa scattare un vero obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico.

È una distinzione particolarmente importante in politica, perché un contenuto generato artificialmente può avere conseguenze molto diverse rispetto alla stessa tecnologia utilizzata per una normale creatività commerciale. Far pronunciare a un candidato parole che non ha mai detto, ricostruire artificialmente una scena, modificare il volto di una persona o pubblicare un testo interamente generato dall’AI su un tema di interesse pubblico significa intervenire su contenuti che possono contribuire alla formazione dell’opinione degli elettori.

Con l’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act, quindi, candidati, partiti, liste e professionisti della comunicazione devono iniziare a distinguere molto meglio ciò che è semplicemente realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale da ciò che, invece, deve essere dichiarato come artificialmente generato o manipolato.

Questo non significa che ogni post scritto con ChatGPT debba riportare automaticamente la dicitura “contenuto generato con AI”, né che ogni fotografia ritoccata attraverso uno strumento intelligente debba essere etichettata. La questione è più articolata e, proprio per questo, richiede un metodo di lavoro preciso.

Cosa cambia dal 2 agosto 2026 con l’articolo 50 dell’AI Act?

Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 dell’AI Act, il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. La norma distingue innanzitutto tra gli obblighi dei provider, cioè chi fornisce determinati sistemi di AI, e quelli dei deployer, vale a dire chi utilizza concretamente quei sistemi.

Per un team di comunicazione politica interessa soprattutto capire cosa accade nel momento in cui il contenuto viene pubblicato. L’articolo 50 prevede infatti obblighi specifici quando un sistema di intelligenza artificiale viene utilizzato per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake, e disciplina anche il caso dei testi generati o manipolati dall’AI quando vengono pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

È difficile immaginare un ambito nel quale quest’ultima definizione sia più rilevante della comunicazione politica. Un post sulle politiche sanitarie di un Comune, un documento sulla sicurezza, un contenuto dedicato al lavoro, un intervento sulle infrastrutture o un testo nel quale un candidato illustra la propria posizione su una decisione amministrativa possono riguardare direttamente questioni di interesse pubblico.

Ma questo non significa, ancora una volta, che qualsiasi utilizzo dell’AI nella produzione di quei testi determini automaticamente l’obbligo di rivelazione.

Un post politico scritto con ChatGPT deve essere dichiarato come contenuto AI?

È probabilmente una delle domande che diventeranno più frequenti nei team di comunicazione politica: se utilizzo ChatGPT o un altro modello generativo per preparare il testo di un post del candidato, devo dichiararlo?

La risposta dipende da come quel testo viene prodotto e gestito.

L’articolo 50 riguarda i testi generati o manipolati artificialmente quando vengono pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, ma prevede un’eccezione importante quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica mantiene la responsabilità editoriale della pubblicazione.

Questa distinzione cambia parecchio il modo in cui dovrebbe essere organizzato il lavoro di un’agenzia o di uno staff politico. Se chiedi all’AI di produrre autonomamente un post su un tema amministrativo e lo pubblichi senza un reale controllo sul contenuto, la situazione è molto diversa da quella in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata come supporto alla scrittura e il testo viene successivamente verificato, modificato e approvato da una persona che se ne assume la responsabilità editoriale.

La revisione, però, deve essere reale. Correggere semplicemente un refuso, sostituire due parole o sistemare la punteggiatura non equivale a esercitare un controllo editoriale sostanziale. Chi approva il contenuto deve essere nelle condizioni di valutarne il significato, verificarne le informazioni, modificarlo o rifiutarlo.

Per chi utilizza già l’AI nella [comunicazione politica e nell’organizzazione di una campagna elettorale], questo introduce un principio molto utile anche al di là dell’obbligo normativo: l’intelligenza artificiale può assistere il processo editoriale, ma la responsabilità del messaggio politico non dovrebbe essere delegata a un modello generativo.

Il caso più delicato: immagini, audio e video deepfake

Se sui testi esistono condizioni ed eccezioni che richiedono di capire come è stato organizzato il processo editoriale, con immagini, audio e video il punto centrale diventa un altro: capire se siamo davanti a un deepfake.

L’AI Act considera deepfake un contenuto costituito da immagini, audio o video generati o manipolati dall’intelligenza artificiale che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri.

Applicato alla politica, il concetto diventa immediatamente concreto. Immagina un video nel quale il volto di un candidato viene inserito artificialmente in una scena mai avvenuta, una registrazione audio che riproduce la sua voce facendogli pronunciare parole mai dette oppure una fotografia modificata attraverso l’AI per rappresentare un evento reale in maniera diversa da come si è verificato. In situazioni di questo tipo non siamo più davanti al semplice utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento creativo: stiamo producendo qualcosa che il pubblico potrebbe interpretare come documentazione autentica della realtà.

Ed è proprio qui che la trasparenza diventa essenziale.

Quando un deployer utilizza un sistema AI per generare o manipolare immagini, audio o video che costituiscono un deepfake, l’articolo 50 prevede che venga dichiarata la natura artificiale o manipolata del contenuto.

Una foto modificata con l’AI è automaticamente un deepfake?

No, e questa è un’altra distinzione importante per chi produce quotidianamente materiale elettorale.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale per eliminare un elemento marginale da una fotografia, correggere un’imperfezione o svolgere normali operazioni di editing non trasforma automaticamente ogni immagine in un deepfake. Bisogna valutare cosa è stato modificato, quanto l’intervento altera il contenuto e soprattutto se il risultato può essere percepito dal pubblico come rappresentazione autentica di qualcosa che, in realtà, non è mai accaduto in quel modo.

La differenza è particolarmente importante in una campagna elettorale, dove fotografie e video hanno spesso una funzione testimoniale. Una foto del candidato durante un incontro pubblico comunica implicitamente che quell’incontro è avvenuto, che quelle persone erano presenti e che la scena mostrata corrisponde almeno sostanzialmente a un evento reale. Modificarne artificialmente elementi significativi può quindi incidere sul significato politico del contenuto molto più di quanto farebbe una semplice correzione estetica.

Per questo un team di comunicazione non dovrebbe limitarsi a chiedersi “abbiamo usato l’AI?”, ma dovrebbe porsi una domanda più precisa: l’intervento dell’AI ha cambiato ciò che il pubblico potrebbe ritenere realmente accaduto?

Se creo un’immagine completamente artificiale per una campagna elettorale, devo dichiararlo?

Anche in questo caso bisogna guardare alla natura del contenuto e al modo in cui viene presentato.

L’AI Act prevede una disciplina particolare per i deepfake inseriti in opere o programmi evidentemente artistici, creativi, satirici, fittizi o analoghi. La disclosure rimane prevista, ma può essere effettuata in maniera adeguata al contesto, senza compromettere la fruizione dell’opera.

Questo significa che una creatività politica evidentemente illustrativa o fantastica non va necessariamente trattata nello stesso modo di una falsa fotografia documentaria. Se realizzi, per esempio, un’immagine dichiaratamente metaforica nella quale un candidato viene rappresentato all’interno di uno scenario impossibile, il rischio che il pubblico la interpreti come documentazione autentica è molto diverso rispetto a quello di una fotografia fotorealistica che simula un incontro realmente plausibile.

Il problema, quindi, non è soltanto quanto sia sofisticata l’immagine, ma quale interpretazione può ragionevolmente produrre nel pubblico.

In comunicazione politica questa distinzione dovrebbe diventare parte del briefing creativo, soprattutto ora che gli strumenti generativi permettono di produrre fotografie e video sintetici sempre più realistici.

Come deve essere indicato che un contenuto è stato generato o modificato con l’AI?

Quando la disclosure è richiesta, non dovrebbe trasformarsi in un’informazione nascosta in fondo a una caption o difficilmente accessibile.

La Commissione europea ha sviluppato anche un sistema di icone per distinguere contenuti completamente generati dall’AI e contenuti parzialmente modificati. L’utilizzo di queste specifiche icone è facoltativo, ma non lo è l’obbligo di disclosure nei casi previsti dall’articolo 50.

Nella pratica, possono essere utilizzate indicazioni comprensibili come “Contenuto generato con AI”, “Immagine generata con AI”, “Video generato con AI”, “Voce generata con AI” oppure “Contenuto parzialmente modificato con AI”, a seconda del tipo di intervento effettuato.

Il principio da seguire è che la persona deve poter comprendere chiaramente la natura artificiale o manipolata del contenuto al momento in cui vi viene esposta. Per un team politico, quindi, la disclosure dovrebbe essere pensata insieme alla creatività e non aggiunta all’ultimo momento, quando il post o il video sono già pronti per essere pubblicati.

Il flag di Meta o della piattaforma è sufficiente?

Affidarsi esclusivamente al fatto che Facebook, Instagram, TikTok o un’altra piattaforma possano rilevare automaticamente la presenza di contenuti sintetici è un approccio rischioso.

Gli obblighi previsti dall’AI Act riguardano infatti anche chi utilizza il sistema e pubblica determinati contenuti. Il fatto che una piattaforma disponga di strumenti propri per identificare l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, legga eventuali metadati o applichi automaticamente un’etichetta non elimina la necessità di valutare se il contenuto rientri negli obblighi previsti dalla normativa.

Inoltre, un contenuto politico raramente rimane confinato nel luogo in cui viene pubblicato per la prima volta. Un video può essere scaricato da Instagram, inoltrato su WhatsApp, pubblicato nuovamente su Facebook, estratto da una pagina e diffuso da altri account. Se l’indicazione sull’origine artificiale rimane esclusivamente collegata all’interfaccia della prima piattaforma, può andare perduta durante questa circolazione.

È una ragione in più per considerare la trasparenza non come un adempimento da delegare al social network, ma come una componente del contenuto stesso.

AI Act e pubblicità politica: attenzione, perché le regole si sovrappongono

Quando il contenuto AI viene utilizzato all’interno di una campagna pubblicitaria politica, l’AI Act non è l’unico quadro normativo da considerare.

Il Regolamento europeo 2024/900 sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica introduce infatti obblighi specifici per i messaggi di pubblicità politica. Tra le informazioni previste rientrano, tra le altre, l’indicazione che si tratta di pubblicità politica, l’identità dello sponsor, il riferimento all’eventuale elezione o processo politico collegato e, quando applicabile, informazioni relative alle tecniche di targeting o di consegna utilizzate.

Il regolamento prevede inoltre specifiche informazioni quando sistemi di intelligenza artificiale vengono utilizzati nel targeting o nella consegna della pubblicità politica.

Questo significa che un’inserzione elettorale realizzata utilizzando contenuti generativi può trovarsi all’incrocio tra regole differenti: da una parte gli obblighi dell’AI Act relativi alla natura artificiale o manipolata di determinati contenuti, dall’altra quelli sulla trasparenza della pubblicità politica e sull’eventuale targeting.

Sono piani diversi e non dovrebbero essere confusi. Dichiarare che un’immagine è stata generata con AI non significa automaticamente aver assolto gli obblighi previsti per una pubblicità politica; allo stesso modo, indicare correttamente sponsor e natura politica dell’inserzione non risolve necessariamente il tema della disclosure di un eventuale deepfake.

Il problema non è soltanto legale: riguarda la fiducia dell’elettore

Ridurre questa discussione a una questione di etichette rischia però di far perdere di vista il punto più interessante per chi si occupa professionalmente di comunicazione.

L’intelligenza artificiale permette di costruire contenuti estremamente persuasivi e, proprio per questo, può amplificare alcuni dei meccanismi attraverso i quali interpretiamo rapidamente ciò che vediamo. Come abbiamo approfondito parlando di [bias cognitivi nella comunicazione politica], immagini, volti, voci e contesti influenzano la percezione del messaggio anche prima che l’elettore abbia avuto il tempo di valutarlo razionalmente.

Se una fotografia sembra autentica, il nostro primo impulso è spesso interpretarla come testimonianza di un fatto. Se ascoltiamo una voce perfettamente riconoscibile, siamo portati ad attribuirle le parole pronunciate. Più gli strumenti generativi diventano realistici, più questa associazione diventa delicata.

Per un candidato, quindi, rispettare gli obblighi di trasparenza dovrebbe essere considerato il livello minimo. La domanda strategica è più ampia: quanto utilizzo dell’AI è compatibile con l’immagine di autenticità e affidabilità che vogliamo costruire?

Una campagna elettorale può essere perfettamente conforme alle regole e, allo stesso tempo, utilizzare l’intelligenza artificiale in un modo che il pubblico percepisce come artificioso o poco credibile.

Come dovrebbe cambiare il workflow di un team di comunicazione politica

La soluzione più efficace non è discutere ogni volta da zero se mettere o meno un’etichetta, ma integrare il controllo dell’AI direttamente nel processo di produzione.

Quando viene preparato un nuovo contenuto, chi coordina la comunicazione dovrebbe sapere se l’AI è stata utilizzata, quale parte dell’asset è stata generata o modificata e quanto quell’intervento incide sul significato finale. Nel caso di immagini, audio e video occorre verificare soprattutto se il risultato possa essere scambiato per qualcosa di autentico; per i testi politici, invece, bisogna considerare la natura di interesse pubblico del contenuto e assicurarsi che esistano un’effettiva revisione umana e una chiara responsabilità editoriale quando si intende fare affidamento sull’eccezione prevista dalla norma.

Questo passaggio dovrebbe coinvolgere anche fornitori esterni. Se un videomaker, un graphic designer, un creator o un’altra agenzia consegnano materiale destinato alla campagna, non è più sufficiente ricevere il file finale: diventa utile sapere se e come sono stati utilizzati strumenti generativi durante la produzione.

Non serve necessariamente trasformare tutto questo in una procedura burocratica complessa. È sufficiente costruire un sistema nel quale origine del contenuto, interventi dell’AI, revisione e approvazione siano ricostruibili prima della pubblicazione.

AI e comunicazione politica: la trasparenza deve entrare nella strategia

L’AI Act non vieta l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica e non impone di dichiarare indiscriminatamente qualsiasi intervento di un sistema generativo. Introduce però un principio che, per una campagna elettorale, ha un significato particolarmente forte: quando l’AI può modificare la percezione di ciò che è autentico oppure viene utilizzata per produrre determinati contenuti destinati a informare il pubblico, la trasparenza non può essere lasciata al caso.

Per candidati e team di comunicazione significa imparare a distinguere tra assistenza alla produzione, generazione vera e propria, manipolazione di contenuti reali e controllo editoriale. Significa anche evitare due estremi ugualmente poco utili: rinunciare all’AI per paura della normativa oppure utilizzarla indiscriminatamente confidando nel fatto che sarà la piattaforma a occuparsi di tutto.

Come abbiamo già visto analizzando [opportunità e rischi dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica], questi strumenti possono velocizzare il lavoro, ampliare le possibilità creative e supportare molte attività della campagna. Ma proprio perché diventano più potenti, cresce la necessità di governarne l’utilizzo.

Dal 2 agosto 2026 questa attenzione non è più soltanto una buona pratica comunicativa. In determinati casi è un obbligo.

Per una campagna elettorale, però, la questione dovrebbe essere affrontata ancora prima che dal punto di vista normativo: un elettore dovrebbe poter distinguere ciò che documenta la realtà da ciò che l’intelligenza artificiale ha creato o modificato per rappresentarla.

È da questa distinzione che passa una parte sempre più importante della credibilità della comunicazione politica.

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In sintesi

1. Quando un contenuto politico generato con l’AI deve essere dichiarato?

Dal 2 agosto 2026, l’articolo 50 dell’AI Act prevede specifici obblighi di trasparenza per determinati contenuti generati o manipolati con l’intelligenza artificiale. In particolare, chi utilizza sistemi AI per creare o modificare immagini, audio o video che costituiscono deepfake deve dichiararne la natura artificiale o manipolata. L’obbligo riguarda anche determinati testi generati o manipolati dall’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

2. Un post politico scritto con ChatGPT deve essere etichettato come contenuto generato con AI?

Non necessariamente. Per i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, l’AI Act prevede un’eccezione quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e una persona fisica o giuridica mantiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. Utilizzare ChatGPT come supporto alla scrittura è quindi diverso dal pubblicare automaticamente un testo generato dall’AI senza un effettivo controllo sul suo contenuto.

3. Una foto o un video modificati con l’AI sono automaticamente un deepfake?

No. Una normale modifica effettuata con strumenti AI non costituisce automaticamente un deepfake. L’AI Act considera rilevanti immagini, audio o video generati o manipolati che assomigliano in modo apprezzabile a persone, luoghi, oggetti o eventi reali e che potrebbero apparire falsamente autentici. In comunicazione politica diventa quindi fondamentale valutare se l’intervento dell’AI abbia modificato ciò che il pubblico potrebbe ritenere realmente accaduto.

Questo articolo ha finalità informative e di comunicazione e non costituisce consulenza legale. Nei casi dubbi o nelle campagne che utilizzano contenuti sintetici complessi è opportuno sottoporre il caso a un professionista legale competente.

 

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